Estinzione anticipata del finanziamento e Diritto al rimborso

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Il Giudice di Pace di Chiavari, con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2025, ha accolto la domanda di restituzione degli interessi non maturati a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento.

Dopo aver stipulato con l’intermediario finanziario il finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, il ricorrente, avendo pagato anticipatamente tutte le rate, chiedeva la restituzione degli interessi non maturati per effetto dell’estinzione anticipata.

Richiesta, tuttavia, alla quale la società finanziaria opponeva il proprio rifiuto.

Il Giudice di Pace di Chiavari ha, invece, accolto la pretesa di parte ricorrente, riconoscendole il diritto ad ottenere il rimborso di quanto aveva anticipatamente pagato a titolo di interessi, successivamente non maturati grazie all’estinzione anticipata del finanziamento.

La Direttiva 2008/48/CE, infatti, nel disciplinare i contratti di credito dei consumatori, stabilisce che laddove quest’ultimi adempiano anticipatamente agli obblighi derivanti dal contratto di credito, essi hanno diritto alla riduzione del costo del totale del credito, compresi gli interessi.

Tale Direttiva è stata recepita dall’Italia attraverso il D. Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto l’art. 125-sexies Testo Unico Bancario, ai sensi del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

Di elevata importanza è anche la Sentenza LEXITOR della Corte di Giustizia Europea (C-383/18), la quale, nell’interpretare la Direttiva 2008/48/CE, ha evidenziato la necessità di un’effettiva tutela del consumatore, il quale ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso di tutti i costi sostenuti.

Richiamando tutta la normativa sopramenzionata, il Giudice adito ha condannato l’intermediario finanziario al rimborso in favore del consumatore degli oneri non maturati.

Onda Ligure – Consumo & Ambiente, mediante il proprio Comitato Giuridico, è disponibile a fornire supporto ai consumatori che volessero richiedere il rimborso degli oneri non maturati per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento.