MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR – Diritto al rimborso

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L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie tra le principali banche europee; tale parametro viene utilizzato per calcolare il tasso da applicare in caso di mutuo a tasso variabile.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha stabilito che “l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato”.

In tal modo, la Suprema Corte ha sancito la nullità del parametro Euribor e, di conseguenza, la nullità di tutti i pagamenti eseguiti a titolo di interessi su mutui, finanziamenti e leasing in forza di tale tasso, stipulati precedentemente o nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, in quanto frutto di una manipolazione ad opera delle banche.

La pronuncia in esame si fonda su una decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 che aveva sanzionato un cartello di grossi gruppi bancari, ritenuti responsabili di aver manipolato il parametro Euribor, violando il principio della libera concorrenza.

I debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile possono ottenere il rimborso delle rate pagate nel periodo sopra menzionato. In pratica, l’istante avrà diritto alla differenza tra il tasso applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo, maggiormente congruo. Il diritto è soggetto a prescrizione decennale, la quale decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo; per verificare la sussistenza del proprio diritto è sufficiente andare a ritroso di dieci anni: per esempio, in questo momento, aprile 2024, sarà possibile richiedere il rimborso per quei mutui che si sono estinti successivamente al mese di aprile 2014.

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Fonti: Avv. G. Musu, “Tassi Euribor sotto scacco”.