Associazione Onda Ligure è intervenuta in via giudiziale ed extragiudiziale per i propri associati al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni per l’acquisto dei diamanti ad un valore notevolmente inferiore, rispetto al prezzo pagato.
La vicenda ha ad oggetto il fatto che noti Istituti Bancari, tramite i propri operatori, contattarono i clienti, al fine di far impiegare la propria liquidità nell’acquisto di diamanti, quali beni rifugio.
Detta operazione fu consigliata, in quanto l’investimento si dimostrava sicuro ed esente da rischi di perdita del capitale. Infatti, a detta dell’Istituto Bancario il prezzo corrisposto per l’acquisto del bene era rispondente ai listini di mercato, il valore del bene era in costante e graduale aumento secondo i grafici fatti visionare in filiale, l’investimento avrebbe comportato, nell’arco di sette anni, un rendimento accettabile.
In realtà, l’operazione di investimento si è dimostrata gravemente lesiva degli interessi del risparmiatore, avendo acquistato un bene di valore inferiore rispetto alle quotazioni di Rapaport.
L’accordo commerciale tra la società venditrice dei beni preziosi è stato censurato per l’adozione di colpevoli pratiche commerciali scorrette, nonché per le azioni ingannevoli. Nell’adunanza del 20 settembre 2017, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanzionava le già menzionate società, poiché le operazioni costituivano una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, vietandone l’ulteriore continuazione.
Nelle motivazioni conclusive dell’Autorità Garante si legge espressamente che << La pratica posta in essere dagli istituti bancari, concernente le modalità di prospettazione dell’acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato – prospettato da IDB come quotazione di mercato -; all’andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell’acquisto prospettato, in comparazione con l’inflazione ed altri investimenti; alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene; alle qualifiche del professionista IDB che vanta una leadership europea. >>.
Vieppiù, la Società venditrice è stata ulteriormente sanzionata, poiché << l’omessa indicazione dell’informativa sul diritto di recesso dovuta per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e la mancata messa a disposizione di un modulo tipo costituiscono una violazione degli artt. 49, 50 e 52 del Codice del Consumo. Inoltre, la previsione di un’unica modalità per l’esercizio del diritto di recesso (consistente nell’invio di una lettera raccomandata oppure via mail con conferma entro le successive 48 ore sempre tramite una lettera raccomandata) rappresenta un ulteriore e ingiustificato onere per il consumatore, in contrasto con quanto previsto dall’art. 54 del Codice del Consumo >>.
A livello extragiudiziale, Onda Ligure ha raggiunto numerose transazioni; a livello giudiziale, invece, possiamo richiamare la sentenza n. 2273/2020 con cui il Tribunale di Genova ha condannato un noto Istituto Bancario al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dai consumatori. Associazione Onda Ligure Consumo e Ambiente offre l’assistenza consumeristica per ottenere il risarcimento del danno, contattandoci ai recapiti telefonici o alla e-mail indicata nell’apposita sezione.